La
delibera del Consiglio Comunale di Sarzana n. 32 del 18.05.2015 con la quale si
adotta il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica degli arenili e della
fascia costiera di Marinella dedica ampio spazio a considerazioni inerenti le conseguenze dell’applicazione della
direttiva Bolkestein sulle concessioni demaniali marittime relative alla
spiaggia di Marinella.
La
direttiva europea vuole abbattere le barriere economiche e strutturali che, di
fatto, non consentono la piena libertà
di circolazione e la completa e garantita libertà di stabilimento; conseguentemente le concessioni sul
demanio marittimo non potranno più essere rinnovate automaticamente, non
valendo più il diritto di insistenza, ma anzi dovranno essere oggetto di un bando con procedura di evidenza pubblica
alla scadenza temporale di ogni concessione.
Del resto, all’Italia la Comunità Europea aveva già contestato sia la compatibilità del diritto preferenziale di insistenza (art. 37 cod. nav. con i principi di cui all’art. 43 Trattato Ce e dell’art.12 di cui alla direttiva servizi n. 2006/123/CE), che la compatibilità del rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale (art. 1, c. 2, d.l. 400/1993, conv. L. 494/1994, e successivamente modificato dall’art. 10 L. 88/2001).
L’entrata
in vigore di tale direttiva in Italia era prevista per il 2015, ma è stata
rimandata al 31/12/2020, ma su questa proroga al 2020 pesa una procedura di
infrazione aperta e non ancora definita.
Nella
suindicata delibera sarzanese si tenta di formulare “un orientamento specifico nella trattazione della questione” ritenuto
sufficientemente chiaro e sostenibile, anche a seguito di specifici pareri
legali e di “numerosi contatti sia con la
Capitaneria di Porto che con l'Agenzia del Demanio sede di Genova (… e del)
Servizio Demanio della Regione Liguria”.
La
delibera illustra il percorso mediante il quale l’Amministrazione sarzanese spera di “attenuare” l’applicazione della
direttiva Bolkestein fino a renderla non influente sugli attuali gestori dei
bagni chiamati a fare investimenti consistenti previsti dal Piano Spiagge: “con criteri meno traumatici rispetto a quelli che presumibilmente verrebbero a
crearsi dopo la fatidica data del 31/12/2020, consentendo di mantenere un
criterio di sostenibilità nell'attuazione delle previsioni di Piano soprattutto
nei confronti dei soggetti che attueranno investimenti sulle aree private
direttamente confinanti con il suolo demaniale”.
Tale
percorso si concretizza in una serie di manifestazioni e di interpretazioni
ritenuti utili a questo proposito:
a)
manifestazione
di un “inderogabile interesse pubblico”
consistente: 1) nella “urgente necessità
di procedere alla riqualificazione del Litorale”; 2) “nello sviluppo dell'intera frazione”; 3) nella “messa in sicurezza rispetto al rischio
meteo marino” dell’intera area demaniale (“sono soggetti al citato rischio meteomarino tutte le opere/stabilimenti
balneari/cabine che si collochino al di sotto della isolinea corrispondente
alla quota di 1,92 m slm”);
b)
necessità
di una “bonifica dall'attuale stato di degrado” che si deve realizzare
attraverso la “razionalizzazione della
zona rispetto ai servizi offerti alla collettività, alla tutela
paesaggistico-ambientale, con preventiva demolizione di tutti i volumi
attualmente insistenti sulla zona di interesse e ricostruzione di nuove opere
rispettose dei requisiti di legge”;
c)
presenza
di “infrastrutturazioni
pubbliche, quali opere di
interesse generale di assoluta priorità, indispensabili ed indifferibili rispetto
all’attuazione complessiva del P.P. e quindi anche rispetto alla realizzazione
di stabilimenti balneari di nuovo impianto sostitutivi delle strutture esistenti
ed operanti, come il riassetto, la riqualificazione e l'adeguamento alle nuove
necessità delle reti di urbanizzazione primaria e secondaria come la rete stradale
pubblica, quelle di approvvigionamento idrico e delle fognature (sia bianche
che nere), la creazione di una passeggiata a mare, l'implementazione della rete
di energia elettrica e dell’illuminazione pubblica”.
La
stessa delibera consigliare n. 32/2015 afferma chiaramente come sia indispensabile trovare il modo per “non
attuare” pienamente la direttiva europea, poiché: “si pone il problema della fattibilità di un percorso amministrativo di
attuazione del Piano, il quale ultimo avrà durata pari ad anni 10 ai sensi di
legge, ma al fine dell'effettiva
realizzazione del quale occorre che il soggetto attuatore possa disporre delle
aree oggetto di intervento – tra le quali anche la porzione di spiaggia di
proprietà demaniale – per una durata
paragonabile al tempo di ammortamento degli investimenti effettuati nelle aree
interessate, e che coincida con un periodo medio di almeno dodici/quattordici
anni, così come si evince dallo studio economico-finanziario che correda il
Parere Istruttorio allegato alla presente Deliberazione, prendendo inoltre in considerazione
il fatto che gran parte dei soggetti attuatori del P.P. si trovano dunque nella
singolare condizione di poter fruire nel primo quinquennio (dal 2015 al 2020)
della disponibilità della spiaggia sul demanio pubblico, mentre, a partire dal 2020, la gestione della stessa spiaggia liberata
dalle costruzioni nel quinquennio precedente per effetto del P.P. dovrebbe
essere messa a gara di evidenza pubblica per la sua assegnazione a soggetto
anche diverso dagli attuali, i quali però nel frattempo
potrebbero/dovrebbero aver edificato le strutture stabili del nuovo
stabilimento balneare nelle aree private immediatamente a monte del confine
demaniale”.
Appare,
dunque, chiaro che il tipo di previsione del Piano (demolizione degli attuali
stabilimenti in area demaniale, successiva ricostruzione in area di proprietà
della Soc. Marinella Spa), nonché l’entrata in vigore della direttiva
Bolkestein costituiscano i reali nodi cruciale del “Piano Spiagge”, il quale potrebbe
decretare di fatto la “espulsione” degli attuali concessionari-balneatori, poiché
non sarebbe per loro conveniente attuare le previsioni del Piano proprio per il
rischio connesso alle aste.
Infatti,
è la stessa delibera che si esprime in tal senso: “Che tale prospettiva, per gli attuali operatori, cui, per norma di
Piano, vengono addossati gli oneri
relativi a tutti gli interventi legati alla realizzazione delle infrastrutture,
acquista senso e concretezza nella misura in cui sotto il profilo sia
fattuale, sia tecnico giuridico possano continuare a gestire il rispettivo
stabilimento balneare in continuità rispetto alla concessione demaniale
attualmente in vigore consentendo di poter ammortizzare gli interventi
affrontati (in sostanza, demolizione e smaltimento delle attuali strutture
ed esecuzione delle nuove opere –private e pubbliche- previste nel P.P.) nel corso
del prosieguo della propria attività (vale a dire, sotto il profilo
tecnico-amministrativo, nel corso della vigenza della propria concessione
demaniale), ritenendo che l’attenzione posta agli investimenti risulta
rilevante perché costituisce un indice decisivo del mutamento di prospettiva”
La
suindicata delibera sembra apparentemente voler tutelare gli attuali gestori
degli stabilimenti balneari, ma in
realtà spinge per la loro espulsione. In tal senso va letto anche il parere
legale che indica come “dall’esame della
letteratura sulle concessioni di beni appartenenti al demanio marittimo, e
dalle sentenze che negli anni si sono succedute aventi ad oggetto la tipica
natura dei beni demaniali, si è inteso procedere considerando il fatto che la
pertinenza demaniale marittima non sia di per sé idonea ad avere destinazione
produttiva, dovendosi ritenere che la stessa, quando utilizzabile solo come
supporto materiale di appoggio, sia assimilabile al suolo, di proprietà
pubblica, indipendentemente dal fatto che sullo stesso siano installati
immobili ad uso produttivo, il cui utilizzo compete a chi ne sia proprietario;
(…) Pertanto, in base al suddetto indirizzo, quando oggetto della concessione
demaniale marittima sia un bene pubblico non produttivo, ma venga consentito al
concessionario di realizzare (e poi mantenere) sul suolo demaniale manufatti
strumentali all’esercizio della propria azienda, si ha che, da un lato, il concessionario acquista la titolarità di
un diritto superficiario, dall’altro lato, il sedime demaniale va
assimilato al suolo pubblico”. Questo parere dimentica che tale
interpretazione porta a stabilire un diritto
al risarcimento per chi ha costruito lo stabilimento in forza del “diritto superficiario” acquisito … ma
appunto il Piano Spiagge ne prevede la demolizione, conseguentemente cessa
questo “diritto superficiario” e,
quindi, anche il diritto ad un risarcimento.
Cioè il Piano Spiagge indicando la demolizione dei manufatti nell’area demaniale rischia di far perdere ai gestori quanto meno il diritto ad un risarcimento, consegnando l’area demaniale pienamente libera ai futuri gestori.
Cioè il Piano Spiagge indicando la demolizione dei manufatti nell’area demaniale rischia di far perdere ai gestori quanto meno il diritto ad un risarcimento, consegnando l’area demaniale pienamente libera ai futuri gestori.
Con
il Piano Spiagge gli attuali gestori non hanno alternative: devono comprare
dalla Soc. Marinella Spa il terreno necessario per installare i nuovi
fabbricati a servizio della spiaggia, e successivamente concorrere alle gare
nella speranza di acquisire ad ogni scadenza le nuove concessioni demaniali, oppure
sperare in una deroga che introduca l’asservimento dell’area demaniale a quello
dello stabilimento sorto in area privata, come sembra indicare la stessa
delibera: “dal sedime demaniale al
compendio produttivo per cui oggetto della concessione dovrebbe essere così
inteso il secondo e non soltanto il primo, cosicché entrambi, costituendo un bene unitario, andrebbero
messi a gara anche quando si tratti di rinnovare le concessioni demaniali
esistenti”.
Ma
è una speranza … Tutte queste previsioni, però, hanno un solo e unico reale beneficiario: la Soc. Marinella Spa che di fatto
è l’unico soggetto che può attuare il Piano e che, quindi, in fondo è l’unico
in grado di “sostenere” le gare per le concessione demaniali, cioè l’unico che può “infilarsi il vestito”
costruito dal Piano.
Euro
Mazzi
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