castelnuovo magra

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venerdì 2 ottobre 2015

PIANO ARENILI DI MARINELLA: L’IMPATTO DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN (quarta parte)

La delibera del Consiglio Comunale di Sarzana n. 32 del 18.05.2015 con la quale si adotta il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica degli arenili e della fascia costiera di Marinella dedica ampio spazio a considerazioni inerenti le conseguenze dell’applicazione della direttiva Bolkestein sulle concessioni demaniali marittime relative alla spiaggia di Marinella.
La direttiva europea vuole abbattere le barriere economiche e strutturali che, di fatto, non consentono la piena libertà di circolazione e la completa e garantita libertà di stabilimento; conseguentemente le concessioni sul demanio marittimo non potranno più essere rinnovate automaticamente, non valendo più il diritto di insistenza, ma anzi dovranno essere oggetto di un bando con procedura di evidenza pubblica alla scadenza temporale di ogni concessione.

Del resto, all’Italia la Comunità Europea aveva già contestato sia la compatibilità del diritto preferenziale di insistenza (art. 37 cod. nav. con i principi di cui all’art. 43 Trattato Ce e dell’art.12 di cui alla direttiva servizi n. 2006/123/CE), che la compatibilità  del rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale (art. 1, c. 2, d.l. 400/1993, conv. L. 494/1994, e successivamente modificato dall’art. 10 L. 88/2001).
L’entrata in vigore di tale direttiva in Italia era prevista per il 2015, ma è stata rimandata al 31/12/2020, ma su questa proroga al 2020 pesa una procedura di infrazione aperta e non ancora definita.
Nella suindicata delibera sarzanese si tenta di formulare “un orientamento specifico nella trattazione della questione” ritenuto sufficientemente chiaro e sostenibile, anche a seguito di specifici pareri legali e di “numerosi contatti sia con la Capitaneria di Porto che con l'Agenzia del Demanio sede di Genova (… e del) Servizio Demanio della Regione Liguria”.
La delibera illustra il percorso mediante il quale l’Amministrazione sarzanese spera di “attenuare” l’applicazione della direttiva Bolkestein fino a renderla non influente sugli attuali gestori dei bagni chiamati a fare investimenti consistenti previsti dal Piano Spiagge: “con criteri meno traumatici rispetto a quelli che presumibilmente verrebbero a crearsi dopo la fatidica data del 31/12/2020, consentendo di mantenere un criterio di sostenibilità nell'attuazione delle previsioni di Piano soprattutto nei confronti dei soggetti che attueranno investimenti sulle aree private direttamente confinanti con il suolo demaniale”.
Tale percorso si concretizza in una serie di manifestazioni e di interpretazioni ritenuti utili a questo proposito:
a)      manifestazione di un “inderogabile interesse pubblico” consistente: 1) nella “urgente necessità di procedere alla riqualificazione del Litorale”; 2) “nello sviluppo dell'intera frazione”; 3) nella “messa in sicurezza rispetto al rischio meteo marino” dell’intera area demaniale (“sono soggetti al citato rischio meteomarino tutte le opere/stabilimenti balneari/cabine che si collochino al di sotto della isolinea corrispondente alla quota di 1,92 m slm”);
b)      necessità di una bonifica dall'attuale stato di degrado che si deve realizzare attraverso la “razionalizzazione della zona rispetto ai servizi offerti alla collettività, alla tutela paesaggistico-ambientale, con preventiva demolizione di tutti i volumi attualmente insistenti sulla zona di interesse e ricostruzione di nuove opere rispettose dei requisiti di legge”;
c)      presenza di “infrastrutturazioni pubbliche, quali opere di interesse generale di assoluta priorità, indispensabili ed indifferibili rispetto all’attuazione complessiva del P.P. e quindi anche rispetto alla realizzazione di stabilimenti balneari di nuovo impianto sostitutivi delle strutture esistenti ed operanti, come il riassetto, la riqualificazione e l'adeguamento alle nuove necessità delle reti di urbanizzazione primaria e secondaria come la rete stradale pubblica, quelle di approvvigionamento idrico e delle fognature (sia bianche che nere), la creazione di una passeggiata a mare, l'implementazione della rete di energia elettrica e dell’illuminazione pubblica”.
La stessa delibera consigliare n. 32/2015 afferma chiaramente come sia indispensabile trovare il modo per “non attuare” pienamente la direttiva europea, poiché: “si pone il problema della fattibilità di un percorso amministrativo di attuazione del Piano, il quale ultimo avrà durata pari ad anni 10 ai sensi di legge, ma al fine dell'effettiva realizzazione del quale occorre che il soggetto attuatore possa disporre delle aree oggetto di intervento – tra le quali anche la porzione di spiaggia di proprietà demaniale – per una durata paragonabile al tempo di ammortamento degli investimenti effettuati nelle aree interessate, e che coincida con un periodo medio di almeno dodici/quattordici anni, così come si evince dallo studio economico-finanziario che correda il Parere Istruttorio allegato alla presente Deliberazione, prendendo inoltre in considerazione il fatto che gran parte dei soggetti attuatori del P.P. si trovano dunque nella singolare condizione di poter fruire nel primo quinquennio (dal 2015 al 2020) della disponibilità della spiaggia sul demanio pubblico, mentre, a partire dal 2020, la gestione della stessa spiaggia liberata dalle costruzioni nel quinquennio precedente per effetto del P.P. dovrebbe essere messa a gara di evidenza pubblica per la sua assegnazione a soggetto anche diverso dagli attuali, i quali però nel frattempo potrebbero/dovrebbero aver edificato le strutture stabili del nuovo stabilimento balneare nelle aree private immediatamente a monte del confine demaniale”.
Appare, dunque, chiaro che il tipo di previsione del Piano (demolizione degli attuali stabilimenti in area demaniale, successiva ricostruzione in area di proprietà della Soc. Marinella Spa), nonché l’entrata in vigore della direttiva Bolkestein costituiscano i reali nodi cruciale del “Piano Spiagge”, il quale potrebbe decretare di fatto la “espulsione” degli attuali concessionari-balneatori, poiché non sarebbe per loro conveniente attuare le previsioni del Piano proprio per il rischio connesso alle aste.
Infatti, è la stessa delibera che si esprime in tal senso: “Che tale prospettiva, per gli attuali operatori, cui, per norma di Piano, vengono addossati gli oneri relativi a tutti gli interventi legati alla realizzazione delle infrastrutture, acquista senso e concretezza nella misura in cui sotto il profilo sia fattuale, sia tecnico giuridico possano continuare a gestire il rispettivo stabilimento balneare in continuità rispetto alla concessione demaniale attualmente in vigore consentendo di poter ammortizzare gli interventi affrontati (in sostanza, demolizione e smaltimento delle attuali strutture ed esecuzione delle nuove opere –private e pubbliche- previste nel P.P.) nel corso del prosieguo della propria attività (vale a dire, sotto il profilo tecnico-amministrativo, nel corso della vigenza della propria concessione demaniale), ritenendo che l’attenzione posta agli investimenti risulta rilevante perché costituisce un indice decisivo del mutamento di prospettiva”
La suindicata delibera sembra apparentemente voler tutelare gli attuali gestori degli stabilimenti balneari, ma in realtà spinge per la loro espulsione. In tal senso va letto anche il parere legale che indica come “dall’esame della letteratura sulle concessioni di beni appartenenti al demanio marittimo, e dalle sentenze che negli anni si sono succedute aventi ad oggetto la tipica natura dei beni demaniali, si è inteso procedere considerando il fatto che la pertinenza demaniale marittima non sia di per sé idonea ad avere destinazione produttiva, dovendosi ritenere che la stessa, quando utilizzabile solo come supporto materiale di appoggio, sia assimilabile al suolo, di proprietà pubblica, indipendentemente dal fatto che sullo stesso siano installati immobili ad uso produttivo, il cui utilizzo compete a chi ne sia proprietario; (…) Pertanto, in base al suddetto indirizzo, quando oggetto della concessione demaniale marittima sia un bene pubblico non produttivo, ma venga consentito al concessionario di realizzare (e poi mantenere) sul suolo demaniale manufatti strumentali all’esercizio della propria azienda, si ha che, da un lato, il concessionario acquista la titolarità di un diritto superficiario, dall’altro lato, il sedime demaniale va assimilato al suolo pubblico”. Questo parere dimentica che tale interpretazione porta a stabilire un diritto al risarcimento per chi ha costruito lo stabilimento in forza del “diritto superficiario” acquisito … ma appunto il Piano Spiagge ne prevede la demolizione, conseguentemente cessa questo “diritto superficiario” e, quindi, anche il diritto ad un risarcimento.
Cioè il Piano Spiagge indicando la demolizione dei manufatti nell’area demaniale rischia di far perdere ai gestori quanto meno il diritto ad un risarcimento, consegnando l’area demaniale pienamente libera ai futuri gestori.
Con il Piano Spiagge gli attuali gestori non hanno alternative: devono comprare dalla Soc. Marinella Spa il terreno necessario per installare i nuovi fabbricati a servizio della spiaggia, e successivamente concorrere alle gare nella speranza di acquisire ad ogni scadenza le nuove concessioni demaniali, oppure sperare in una deroga che introduca l’asservimento dell’area demaniale a quello dello stabilimento sorto in area privata, come sembra indicare la stessa delibera: “dal sedime demaniale al compendio produttivo per cui oggetto della concessione dovrebbe essere così inteso il secondo e non soltanto il primo, cosicché entrambi, costituendo un bene unitario, andrebbero messi a gara anche quando si tratti di rinnovare le concessioni demaniali esistenti”.
Ma è una speranza … Tutte queste previsioni, però, hanno un solo e unico reale beneficiario: la Soc. Marinella Spa che di fatto è l’unico soggetto che può attuare il Piano e che, quindi, in fondo è l’unico in grado di “sostenere” le gare per le concessione demaniali, cioè l’unico che può “infilarsi il vestito” costruito dal Piano.

Euro Mazzi

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